STATUTO GRUPPO CICLOTURISTICO
VELO SPORT CONSELICE A.S.D.
(in vigore dal 19/12/2009)
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TITOLO I
Denominazione – sede
ART. 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Conselice (Ra), via Selice n.213, l'associazione sportiva dilettantistica “GRUPPO CICLOTURISTICO VELO SPORT CONSELICE A.S.D.” associazione senza finalità di lucro, che riunisce tutti cittadini che volontariamente
intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente statuto.
Essa aderisce, accettandone lo Statuto, all’Unione Italiana Sport Per tutti (UISP) e alle sue strutture periferiche. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di Promozione Sportiva, agli organismi aderenti al Coni (Comitato Olimpico Nazionale), alle federazioni sportive nazionali e simili, sia nazionali che locali.
TITOLO II
Scopo – Oggetto
ART.2
L'associazione, è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. L’Associazione è apolitica e non ha alcun fine di lucro e opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
ART.3
L’associazione, che ha durata illimitata, si propone di:
a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento al ciclismo;
b) organizzare squadre per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni e iniziative di diverse discipline sportive;
c) svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle pratiche sportive indicate al summenzionato punto a); pertanto, potrà indire corsi di avviamento agli sport ciclistici, all’attività motoria e di mantenimento, nonché corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi. Inoltre l’associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:
• allestire e gestire punti di ristoro, collegati ai propri impianti e, eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative, riservando le somministrazioni esclusivamente ai propri soci;
• effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
• esercitare, senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
• svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.
TITOLO III
Soci
ART.4
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni e gli Enti che ne condividano gli scopi e gli impegni a realizzarli.
ART.5
Chi intende essere ammesso come socio, dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e a osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. All'atto della richiesta verrà rilasciata la tessera dell’Ente di affiliazione ed il richiedente, acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.
ART. 6
La qualità di socio dà diritto:
• a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
• a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
• a partecipare alle elezione degli organi direttivi;
• i soci sono tenuti: all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
• al pagamento delle quote associative.
ART. 7
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono rivalutabili. Le prestazioni non professionali offerte dai soci o da quanti partecipano alle cariche elettive e non elettive, per il buon funzionamento dell’associazione e per l’organizzazione delle attività promosse dall’associazione, sono rese a titolo gratuito.
TITOLO IV
Recesso – Esclusione
ART. 8
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
ART. 9
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
• che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
• che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale;
• che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
• che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
ART.10
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera. I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.
TITOLO V
Fondo Comune
ART.11
Il fondo comune è indivisibile ed è costituito:
• dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
• da donazione, elargizioni, liberalità, lasciti e contribuzioni di persone fisiche, società, enti privati e pubblici;
• da proventi di iniziative attuate o promosse tramite l’associazione stessa.
Costituiscono, inoltre il fondo comune, tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. E’ fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Esercizio Sociale
ART.12
L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati e provvedere alla convocazione della stessa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-
finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
TITOLO VI
Organi dell’Associazione
ART.13
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
Assemblee
ART.14
L’assemblea, che può essere ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo dell’associazione. Hanno diritto a prendervi parte tutti i soci aventi diritto al voto e in regola con il pagamento della quota annuale. I soci possono anche farsi rappresentare mediante delega scritta da altri soci, esclusi i membri del Consiglio Direttivo. Ogni socio può rappresentare, con delega scritta solo un altro socio. La convocazione dell’assemblea deve effettuarsi mediante avviso almeno otto giorni prima della adunanza, contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e seconda convocazione.
ART.15
L'Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio;
b) procede alla nomina delle cariche sociali; c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
d) approva gli eventuali regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea straordinaria:
a) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori.
ART. 16
In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati.
ART. 17
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.
Consiglio Direttivo
ART. 18
Il Consiglio Direttivo è fatto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri scelti fra gli associati. I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente, il segretario. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta
domanda da almeno 2/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo per via verbale, telefonica, fax, posta elettronica o a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima dell’adunanza. Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) definire la sede sociale;
a) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
b) redigere il bilancio consuntivo;
c) compilare i regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
e) deliberare circa l'ammissione, il recesso ed esclusione degli associati;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.
ART.19
In caso vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, mediante cooptazione, con deliberazione approvata anche dal Collegio dei Revisori dei Conti, se previsto. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Presidente
ART.20
Il Presidente, che è eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente sono attribuite in via autonoma i potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, i poteri di straordinaria amministrazione.
Presiede le assemblee, ordinarie e straordinarie.
In caso di assenza o d’impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
ART. 21
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro verbali assemblea, Libro verbali consiglio direttivo e Libro soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti economico-finanziari annuali. Tali documenti, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a
disposizione dei soci per la consultazione.
TITOLO VII
Scioglimento
ART.23
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno tre quinti dei presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o ad Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva giovanile, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Norma finale
ART.24
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.